Copyright
Argomento:
Copyright
Descrizione:
Negli ultimi decenni il ruolo dell’autore in campo artistico è stato sempre più messo in discussione da parte di studiosi e critici d’arte. I fattori che hanno mosso queste teorie sulla relatività della paternità dell’opera d’arte sono sostanzialmente due.
La prima è di natura strettamente storico-tecnologica: il mezzo con cui fare arte è sempre più centrale ovvero si completa insieme al suo linguaggio.
La seconda riguarda la natura stessa del “prodotto finale: l’opera d’arte, sempre più smaterializzata, sempre più collettiva, ha decentrato sempre di più il ruolo dell’autore.
Il copyright (termine di lingua inglese che letteralmente significa diritto di copia) è una forma di diritto d'autore in uso nel mondo anglosassone, in tempi recenti sempre più prossimo a divenire sinonimo del diritto d'autore vigente in Italia. È solitamente abbreviato con il simbolo ©. Il diritto d'autore è quel diritto riconosciuto dall'ordinamento dello Stato a colui che abbia realizzato un'opera creativa; in Italia è disciplinato dalla legge n. 633/1941 recentemente modificata dalla Legge 22 maggio 2004, n. 128. Di alcuni profili della protezione e dell'esercizio del diritto d'autore si occupa la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori).
Esempi
Per esempio Linux, vincitore del festival di arte elettronica di Linz del 1997 è un’opera d’arte nella quale l’autore non è così importante quanto i fruitori di questo sistema operativo che sono coloro che l’hanno fatto crescere fino a farlo diventare importante a livello mondiale. In questo caso essendo un’opera per sua natura aperta sono stati gli utilizzatori a renderlo grande e non l’autore. In questo senso un altro importante esempio è dato da Wikipedia nella quale ci sono infiniti autori ma sono del tutto irrilevanti. Tutte queste considerazioni ci portano a riflettere sul fatto che i diritti d’autore siano così restrittivi.
Nel mondo del cinema risultano autori di un film il regista e il suo cast tecnico. Ma siamo davvero sicuri che il diritto d’autore tuteli gli interessi di questi artisti? O piuttosto sono le case di produzione le uniche a trarci profitto anche se non hanno partecipato al processo creativo? Oggi la legge sul diritto d’autore deve essere necessariamente rivista, perché così com’è finisce solo per danneggiare gli artisti, le opere e anche i fruitori del prodotto creativo. Infatti se scarichiamo un film non danneggiamo i suoi autori, che hanno già ricevuto un compenso per il loro lavoro, ma ci limitiamo a non incrementare i guadagni alle case produttrici che comunque hanno già un ricavato che proviene dalle proiezioni delle loro pellicole nelle sale cinematografiche (che in italia sono già fin troppo esose!). Una soluzione valida e intelligente è stata proposta dagli ideatori del copyleft, un sistema di regole che tutela realmente la paternità di un’opera in quanto per poter “usare un qualsivoglia materiale originale devo contattare direttamente con l’autore oggettivo dell’opera. Il copyleft prevede varie formule più o meno vincolanti da entrambe le parti che comunque rendono più equo il rapporto tra creatore e utilizzatore.
Criteri di tutela:
Vengono tutelate tutte le opere creative ("opere dell'ingegno"), in particolare riconducibili:
- alla letteratura: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose (compresi i programmi per elaboratore e le banche dati), sia in forma scritta che orale;
- alla musica: opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali purché costituiscano un'opera originale in sé;
- alle arti figurative: opere di scultura, pittura, disegni, incisioni o appartenenti ad arti figurative similari, compresa la scenografia;
- all'architettura: i disegni e le opere dell'architettura, le opere del disegno industriale che presentino carattere creativo e valore artistico;
- al teatro: opere coreografiche e pantomimiche (con o senza traccia scritta);
- alla cinematografia: opere cinematografiche, mute o con sonoro, fotografiche.
Inoltre sono protette anche le cosiddette "elaborazioni di carattere creativo", come ad esempio le traduzioni in un'altra lingua, le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un'altra, gli adattamenti, le riduzioni, ecc. Contrariamente a quanto spesso si pensa, il diritto nasce al momento della creazione dell'opera, e non vi è obbligo di deposito (ad esempio, presso la SIAE), di registrazione o di pubblicazione.
È bene sottolineare che le norme sul diritto d'autore regolano il diritto di:
- pubblicare
- riprodurre
- trascrivere
- eseguire, rappresentare o recitare in pubblico
- diffondere tramite mezzi di diffusione a distanza (telegrafo, telefono, radiodiffusione, televisione e mezzi analoghi, tra cui il satellite e il cavo)
- distribuire
- tradurre ed elaborare
- noleggiare e dare in prestito
Tutti i diritti elencati sono indipendenti l'uno dall'altro, il che significa che l'esercizio di uno non esclude l'esercizio di tutti gli altri; inoltre tali diritti riguardano sia l'opera nel suo insieme che in ciascuna delle sue parti.
Fair use
In epoca recente, a seguito di forti dibattiti sociali e politici in ordine al diritto d'autore, va decisamente affermandosi la tendenza a riconoscere il cosiddetto fair use, uso lecito di opere coperte da diritti per finalità di istruzione, divulgazione e studio (ovviamente non a fini di lucro). Va peraltro precisato che, sul piano legislativo, la tendenza è di segno opposto e si è anzi assistito, negli ultimi anni, ad una vera e propria ritrazione del pubblico dominio e compressione delle utilizzazioni libere.
In materia di opere pubblicate da amministrazioni dello Stato, una forte corrente di pensiero intende affermare il principio che di tutte possa farsi fair use, in quanto prodotte per finalità (e davvero non potrebbe essere diversamente) di utilità collettiva. Ciò in analogia con il libero uso delle leggi e dei regolamenti, il cui pubblico dominio risiede nell'esigenza di pubblicità e conoscibilità della norma